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INFORMAZIONI

Sistema organizzativo

Power Point City Car S.r.l. è dotata di un Sistema organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, comprensivo di Modello di Organizzazione Gestione, Codice Etico ed Organismo di Vigilanza. È richiesto a tutti i soggetti che interagiscono con la Società di rispettare i principi e le regole ivi previsti.

Per visionare il Codice Etico clicca qui

Emergenza Emilia-Romagna, Marche

In riferimento agli eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023 in Emilia Romagna e parte delle Marche , PowerPoint City car srl ha recepito i provvedimenti normativi recanti misure straordinarie a sostegno delle popolazioni interessate dalla situazione emergenziale.

Arera , con la delibera 216/2023/R/com, ha disposto: 

  • sospensione dei pagamenti delle fatture emesse o da emettere, incluse quelle relative a allaccio, attivazione, disattivazione, voltura o subentro;

  • sospensione degli avvisi di pagamento con scadenza posteriore al 01/05/2023;

  • sospensione delle procedure di morosità, incluse quelle verificate precedentemente al 01/05/2023.

Successivamente l’Arera ha pubblicato in data 4 agosto la delibera 390/2023 con la quale dispone fino al 31 ottobre 2023 la proroga delle agevolazioni riferite alla sospensione dei termini di pagamento e delle azioni di sospensione della fornitura a favore dei soli clienti titolari di forniture inerenti immobili che siano risultatati compromessi nella loro integrità funzionale a causa degli eventi alluvionali.

Al fine di beneficare di tale proroga sarà necessaria inviare, entro il 31 agosto 2023 o comunque entro la data di conclusione del periodo di sospensione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, con la quale si comunica che l’abitazione sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale* in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023.

Fino al 31 Ottobre 2023 sono sospese anche le azioni sulla morosità, previste dalla regolazione dell’Autorità, per gli inadempimenti dei clienti e degli utenti danneggiati, anche nel caso di morosità verificatisi prima degli eventi alluvionali.
Al termine del periodo di sospensione dei pagamenti, come già previsto dalla del. 267/2023, si potrà procedere alla RATEIZZAZIONE e, segnatamente:

  • nel caso di importi almeno pari a 50 euro, dovranno essere rateizzati su un periodo minimo pari a 12 mesi senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti finali;

  • la periodicità di rateizzazione dovrà essere pari a quella di fatturazione ma, su richiesta dell’utente, potrà essere prevista una frequenza maggiore.

Sempre al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento e comunque entro due mesi dal termine della sospensione, il venditore comunicherà al cliente le seguenti informazioni:

  1. gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;

  2. il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale;

  3. la facoltà dell’utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte.

È facoltà del cliente finale di NON usufruire del piano di rateizzazione, provvedendo al pagamento degli importi dovuti in maniera NON rateizzata o con un piano di rateizzazione più ridotto concordato con la società di vendita.

 

Per ogni eventualità, per concordare piani di rientro, comunicare nuovi indirizzi per il recapito delle bollette o degli avvisi di pagamento, nonché ogni comunicazioni necessaria e relativamente al punto di fornitura o dell’utenza originaria, scrivere all’indirizzo supporto@energiacondominio.it

Clicca qui per scaricare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in formato PDF da compilare e re-inviare unitamente ad una copia del documento di identità ad uno dei seguenti recapiti:

*Per “integrità funzionale” si intende la condizione di abitabilità di un immobile ovvero la sua idoneità ad accogliere persone nei locali, nel rispetto dell’igiene e della sicurezza.

Servizio di conciliazione

Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall'Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l'intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.

 

Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria.L'eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.

Accedi al servizio:

Consulta:

Bonus sociale
BONUS SOCIALE

Il bonus sociale per l'utenza elettrica e il gas è uno sconto in bolletta, introdotto dal Governo ed attuato dall'Autorità in collaborazione con i comuni italiani. Lo scopo è quello di fornire un aiuto in bolletta alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico e alle famiglie numerose.

Come fare per ricevere il bonus sociale? 

Relativamente alle forniture di energia elettrica è possibile richiedere il bonus anche per motivi di disagio fisico, nel caso in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchi elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, che sono riconosciuti dalla legge ed elencati in Gazzetta Ufficiale.

In tutti gli altri casi l’agevolazione è concessa per luce e gas a coloro che rientrano nei limiti di reddito definiti dalla normativa ed in base alla numerosità del nucleo familiare

Dal 1° Gennaio 2021 la regolamentazione ha previsto importanti semplificazioni che riassumiamo qui di seguito:

 

Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale per disagio economico sarà riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono state aggiornate con la Legge di Bilancio 2023 e dall’art. 1 comma 1 del D.L. 34 del 30/03/2023 come segue:

  1. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 €, oppure

  2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 30.000 €, oppure

  3. appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza oppure

  4. appartenere ad un nucleo familiare con meno di 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000€.

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza.

Cosa dovranno fare dal 2021 i cittadini per ottenere i bonus per disagio economico?

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.)

Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l'INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

Quali bonus verranno erogati automaticamente?

Dal 1° Gennaio 2021 ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente:

  • il bonus elettrico per disagio economico,

  • il bonus gas

  • il bonus idrico

Per evidenti ragioni il bonus per disagio fisico non potrà essere erogato automaticamente ed i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico e/o gas - per anno di competenza della DSU (cosiddetto "vincolo di unicità").

Aggiornamento dal 2021:

Costituzione in Mora

Il Cliente che al 5° (quinto) giorno dalla scadenza della fattura non risulti in regola con il pagamento della  stessa sarà sollecitato a effettuare il pagamento nei termini previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, ad oggi entro: I) 25 (venticinque) giorni dalla notifica della relativa raccomandata r/r o PEC (per  contatori elettronici di energia elettrica che consentono la riduzione della potenza); II) 40 (quaranta) giorni  dalla notifica della relativa raccomandata r/r o PEC (per gli altri contatori di energia elettrica e per i contatori gas). Trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza di detti termini senza che il Cliente abbia  provveduto al pagamento, il Venditore potrà richiedere al Distributore, fermi restando eventuali divieti previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, di: 

A) in relazione all’energia elettrica: (I) effettuare, ove tecnicamente possibile, una riduzione della potenza  dell’energia elettrica somministrata al Cliente ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza  disponibile e (II) qualora la situazione di morosità del Cliente continui a persistere trascorsi 15 (quindici)  giorni dalla riduzione stessa, ovvero qualora la riduzione di potenza non sia possibile, procedere alla  sospensione della somministrazione dell’energia elettrica. O) in relazione al gas naturale: procedere alla sospensione della somministrazione del gas naturale al  Cliente attraverso la chiusura del PDR. 

Nei casi di impossibilità tecnica di sospensione per morosità il Venditore potrà richiedere al Distributore la  prestazione di sospensione della fornitura sotto forma di Interruzione dell’alimentazione, disalimentazione,  lavoro complesso, taglio colonna, sigillatura, discatura, ecc., o di cessazione amministrativa a seguito di  impossibilità di Interruzione dell’alimentazione, ovvero attivarsi per il distacco forzoso a mezzo di ufficiale  giudiziario incaricato dal Tribunale competente, previo invio al Cliente di apposita raccomandata con  preavviso di 10 (dieci) giorni. Resta comunque salva la facoltà di risoluzione del contratto di cui all’art 12 delle Condizioni Generali di Fornitura. In caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di  impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, il Venditore sarà tenuto a  trasmettere al Distributore: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla  costituzione in mora del Cliente finale; iii) copia della risoluzione del contratto con il Cliente finale  unitamente alla documentazione attestante la ricezione della stessa; iv) copia del Contratto o dell’ultima  fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore  documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. 

Nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità in violazione degli obblighi contrattuali e delle  condizioni previste dal TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, allegato A della delibera ARG/gas 99/11) e dal  TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica, allegato A della delibera 258/2015/R/com), Powerpoint City Car  S.r.l. provvederà ad erogare al Cliente Finale un indennizzo automatico nei seguenti casi:  

a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio  della comunicazione di costituzione in mora; 

b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data  di richiesta all’impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per  morosità. 

In tali casi il cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o  riattivazione della fornitura. 

Imposte sull'energia elettrica

L’applicazione delle imposte di consumo sul consumo di energia elettrica è regolata dal Testo Unico del 26/10/1995 n. 504, cosiddetto TUA, ed in particolare dall’art. 52 e successivi. Tale articolo individua sostanzialmente due categorie di utilizzo:

Uso domestico, ossia i cosiddetti ‘’usi nelle abitazioni’’

Altri usi, cioè tutti i consumi diversi dall’uso domestico

Le addizionali comunali e provinciali anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome sono state soppresse a decorrere dal 1° aprile 2012 dal Decreto-legge 02/03/2012, n. 16.

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Proroga agevolazioni utenze terremotate del Centro Italia anni 2016 e 2017

Si informano gli utenti che con la Legge di Bilancio 2023 il legislatore è intervenuto nuovamente a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 e, in particolare, a favore delle utenze e forniture site nelle zone rosse, disponendo all’articolo 1, comma 755, che “le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, […], sono prorogate fino al 31 dicembre 2023”.

Inoltre, la medesima legge di Bilancio 2023, all’articolo 1, comma 756, ha modificato l’articolo 8, comma 1ter, terzo periodo, del decreto-legge 123/19, prevedendo come termine ultimo per la proroga delle agevolazioni di natura tariffaria, il 31 dicembre 2023; per meglio precisare, con l’ultima richiamata modifica le agevolazioni previste a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia (di cui al primo periodo del medesimo comma 1ter) e i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (di cui al secondo periodo del medesimo comma 1ter) “[…] sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.”.

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